Ordinanza — n. 30726/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTAYEA ABDELMONIM nato il 22/01/1988 avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di LECCOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Ettayea Abdelmonim, tramite il suo difensore di fiducia, contesta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 novembre 2024 dal Tribunale di Lecco, con cui gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 12.400 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110, comma 2, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Bosisio Panni il 19 settembre 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30726/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, comma 2, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Bosisio Panni il 19 settembre 2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTAYEA ABDELMONIM nato il 22/01/1988 avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di LECCOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Ettayea Abdelmonim, tramite il suo difensore di fiducia, contesta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 novembre 2024 dal Tribunale di Lecco, con cui gli è stata applicata la pena di anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 12.400 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110, comma 2, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Bosisio Panni il 19 settembre 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.