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Ordinanza — n. 30723/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded challenge to drug quantity assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's argument regarding the minor nature of the offense was manifestly unfounded. The court found the lower courts' evaluation of the 25.20 grams of cocaine and the presence of cash to be rational and consistent with established interpretative coordinates. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when challenging factual assessments of drug quantities and associated circumstances that are supported by rational judicial reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense inadmissible appeal manifestly unfounded grounds drug quantity assessment procedural costs order tassazione delle spese condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un.n. 51063 del 27/09/2018
Sez. Un.n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINE VINCENS nato 1113/10/1992 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 12 febbraio 2024, con la quale Vincens Dine, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8, giorni 2 di reclusione ed euro 11.560 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Rimini fino al 9 ottobre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un.n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di cocaina (25,20 grammi) e il principio attivo presente (68,7%), essendo stato l'imputato trovato inoltre in possesso di una ragguardevole somma di denaro (3.890 euro in contanti), frutto evidentemente di pregressa attività di spaccio (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.