Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to cite statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions. The appellant, Emanuele Giardina, argued a defect in the court's reasoning regarding a five-year prison term and fine for tax offenses. The court rejected this claim, noting that the appeal did not rely on the specific grounds permitted by law for challenging plea agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on general defects in reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA EMANUELE nato a CALTANISSETTA il 03/03/1970 avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Wott Rilevato che Emanuele Giardina, tramite il suo difensore di fiducia, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 14 novembre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta, con cui gli è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Caltanissetta il 16 luglio 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma aprile 2025.