Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict for failure to verify non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify statutory grounds for non-prosecution under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such appeals are inadmissible in plea bargain cases because the law restricts challenges to specific statutory violations and the defendant's agreement implicitly acknowledges responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals challenging the application of the sentence based on a failure to verify non-prosecution grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code are inadmissible, as the law limits review to explicitly listed violations and the defendant's plea constitutes an implicit acceptance of liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERU BOYO ANTHONY nato il 12/05/1981 avverso la sentenza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA-géet-E)-e~i6Q-a144a-p~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 41486_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Boyo Anthony Neru, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di difetto di motivazione (dolendosi, in particolare, della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen.);
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiarnento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il considllere estensolie DEPO TATA Il Presidente