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Ordinanza — n. 30719/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances as a matter of fact not subject to legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it concerned the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The defense argued that the appellate court failed to explicitly recognize these factors based on the defendant's plea deal in the US and subsequent behavior. The court ruled that determining such circumstances is a factual judgment reserved for the trial judge's discretion and cannot be reviewed on appeal unless the decision is contradictory or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; The recognition of generic mitigating circumstances constitutes a factual judgment subject to the trial judge's discretionary criteria, which is not reviewable on appeal unless the decision is contradictory or manifestly illogical.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code factual judgment review appellate court discretion inadmissible appeal plea deal mitigation judicial discretion standard attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
41446_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Giulio Schirripa ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis, cod.
art. 62-bis cod. pen
41446_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Giulio Schirripa ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRIPA GIULIO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 12/02/1971 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 41446_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Giulio Schirripa ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62-bis, cod. pen. (dolendosi, in particolare, del fatto che non vi è alcun riferimento nella sentenza d'appello alla richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero invece potuto essere riconosciute per la risa lenza dei fatti, l'assenza di precedenti specifici successivi e per aver negli USA richiesto ed ottenuto il patteggiamento, dimostrando poi in Italia un comportamento processuale coerente con la dichiarazione di colpevolezza che aveva reso davanti alla Corte statunitense, così dimostrando di aver intrapreso un giusto percorso rieducativo quale effetto principale della pena); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, rilevandosi peraltro come il silenzio motivazionale sul punto del giudice di appello non è idoneo ad inficiare la sentenza impugnata, versandosi nell'ipotesi del c.d. rigetto implicito alla luce della_ convincenti argomentazioni esposte, in sede di diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, da parte del primo giudice (cfr., in particolare, quanto argomentato alla pag. 32 della sentenza impugnata); non deve, invero essere dimenticato che il riconoscimento, o meno, delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità, essendo demandato al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di adeguare la determinazione della pena all'entità dello episodio criminoso; la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., essendo dunque oggetto di un giudizio di fatto, può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01); il silenzio motivazionale sul punto, dunque, a fronte della motivazione resa dal primo giudice, non contraddittoria né manifestamente illogica a supporto del diniego delle invocate attenuanti, non inficia la sentenza impugnata, attesa l'inammissibilità originaria del motivo in quanto manifestamente infondato (tra le tante:

Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 Il Consigliere est