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Ordinanza — n. 30713/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding will formation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30713/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the appellate settlement sentence inadmissible. The appellant argued that grounds regarding the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, and the judge's divergent pronouncement were permissible, while waived reasons and lack of evaluation of acquittal conditions were not. The court ruled that only complaints concerning the formation of will to access the settlement and the judge's divergent pronouncement are admissible, excluding generic challenges to the agreed penalty without specific illegality.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Only complaints regarding the formation of the parties' will to access the settlement and the judge's divergent pronouncement are admissible in cassation against settlement sentences, while generic challenges to the agreed penalty are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement sentence formation of will prosecutor consent divergent pronouncement waived grounds procedural penalty sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
art 599 bis cod. proc. pen
pen., 23 legge 110 del 1975 e 2 e 7 legge 895 del 1967, emessa ai sensi dell'art 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI DANIELE SALVATORE nato a CATANIA il 07/05/1980 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA[dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Condorelli Daniele Salvatore ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati dì cui agli artt. 73 d.PR.309/1990, 648 e 697 cod. pen., 23 legge 110 del 1975 e 2 e 7 legge 895 del 1967, emessa ai sensi dell'art 599 bis cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.