Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of concrete criticism against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Pugliese's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pugliese challenged the appellate court's confirmation of his conviction for violating the 'citizenship income' regulations, arguing against the sentencing. The court rejected this claim because the sole ground of appeal was deemed manifestly unfounded, generic, and devoid of any concrete criticism against the lower court's argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded, generic, and lacks concrete criticism against the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE VINCENZO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 25/10/1955 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 26 giugno 2024 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Crotone il 18 luglio 2023, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena a carico di Vincenzo Pugliese, ritenuto colpevole del reato ex art. 7, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Isola di Capo Rizzuto nelle date del 28 gennaio 2020, del 2 agosto 2021 e del 10 maggio 2022.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state invece compiutamente esposte (cfr. pag. 4-5, par. 3.3) le ragioni per cui Pugliese è stato ritenuto penalmente responsabile della violazione della disciplina in tema di reddito di cittadinanza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.