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Ordinanza — n. 30710/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it concerns reviewable facts and evidence evaluation not subject to cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual findings and evidence evaluation. The appellant argued the conviction was based on a misreading of phone records and failed to prove the drug was his, but the court noted these are matters reserved for the lower court. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the limited grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of events and the evaluation of evidence are inadmissible in cassation as they concern the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction review evidence evaluation standard numerus clausus censure cassation jurisdiction limits uso del telefono cellulare alla guida inchiesta per reati di droga guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA BIAGIO SALVATORE nato a MILITELLO ROSMARINO il 21/07/1986 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Borgia Biagio Salvatore ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e travisamento della prova. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che lo stupefacente rinvenuto nel vano airbag dell'autovettura fosse riferibile tanto al ricorrente irmsì« al Galati, proprietario dell'auto, ritenendo rilevante il fatto che il Borgia fosse alla guida dell'autovettura del Galati, che dai tabulati telefonici sono emersi contatti con soggetti gravati da precedenti penali in materia di spaccio di stupefacente immediatamente prima, e non essendo credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si sia messo alla guida dell'automobile a causa dei dolori alla gamba che il Galati accusava.

Peraltro, si osserva che il ricorrente deduce travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, senza tuttavia allegare al ricorso le trascrizioni dei tabulati telefonici dai quali inferire che solo l'utenza telefonica del Galati abbia avuto contatti con soggetti gravati da precedenti in materia di spaccio di stupefacenti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma