Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds in second-instance settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant waived specific grounds by agreeing to a settlement in the second instance. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding drug possession for personal use versus trafficking, but the court held that such arguments were forfeited. Consequently, the appeal was rejected because the procedural waiver under the new conciliation rules precludes raising these issues in the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, comma 4, cod. proc. pen.: The agreement on the penalty in the second instance constitutes a waiver of all other grounds for appeal, including those relevable ex officio, rendering subsequent cassation appeals on such matters inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO EMILIO DAMIANO nato a CATANZARO il 21/05/1997 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdat 3VViS0 allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 41341_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Emilio Damiano Martino, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 599-bis, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del difetto di motivazione circa la valutazione delle risultanze istruttorie e del difetto probatorio ex art. 530, cpv, cod. proc. pen., non essendovi prova certa che la detenzione dello stupefacente fosse finalizzata alla cessione a terzi, basandosi i giudici di merito su un criterio ermeneutico improntato sulla presunzione relativa riferita ad alcuni elementi sintomatici idonei a ritenere incompatibile il quantitativo delle diverse sostanze stupefacenti detenute con l'uso personale delle stesse, senza tuttavia tener conto della qualità di assuntore abituale del ricorrente, comunque, in subordine, dovendosi riqualificare il fatto a norma dell'art. 73, comma 5, TU Stup.);
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo;
Ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell'applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che, in particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01) Ritenuto, poi, quanto alla mancata valutazione della qualificazione giuridica del fatto, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo:
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il c