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Ordinanza — n. 30708/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation citing Art. 591 c.1 lett. c) c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Pugliese's appeal inadmissible due to the generic nature of his claim regarding insufficient motivation. Pugliese argued that the Court of Appeal failed to explain why specific defense arguments were rejected, but the court found these criticisms lacked specific legal or factual grounds. Consequently, the appeal was rejected as it merely re-litigated issues already decided without identifying specific errors in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lettera c) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and lack specific legal or factual support, failing to correlate the arguments of the contested decision with the specific reasons for the rejection of defense motions.

Parole chiave

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generic appeal grounds insufficient motivation lack of specificity Art. 591 c.p.p. inadmissible appeal procedural defect Cassazione Roma motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lettera c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE ANTONIO nato a CROTONE il 28/01/1984 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 41319_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Antonio Pugliese ha dedotto il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (dolendosi, in particolare, del fatto che i giudici di appello non avrebbero motivato le ragioni per le quali i singoli motivi di appello proposti dalla difesa avrebbero dovuto essere rigettati, così mostrandosi generica); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita insufficienza e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere configurabile il reato ascritto; diversamente, le censure difensive, basate su un asserito difetto motivazionale circa le ragioni logico giuridiche poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, risultano all'evidenza aspecifiche, dovendosi qui ribadire che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante:

Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 Il Consigli estenso