Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation and proof assessment reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the closed list of legal errors reviewable at this stage. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing against the inference of personal use versus trafficking based on evidence like drug quantity and cash holdings. The Supreme Court ruled that these issues involve the evaluation of evidence and fact-finding, which are non-reviewable in cassation unless the lower court's reasoning was insufficient or contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals against judgments must be based on specific legal errors; challenges to the factual evaluation of evidence and the reconstruction of facts are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAIA PIO EMANUELE nato a CATANZARO il 08/12/1985 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Palaia Pio Emanuele ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 deducendo, con il primo motivo, l'uso personale dello stupefacente, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e/con il terzo motivo, in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla quantità non esigua di stupefacente detenuto, già pronto in involucri destinati alla cessione, dal possesso di una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio, dalle modalità del fatto, posto che il ricorrente deteneva lo stupefacente in orario notturno, in un sottopasso della stazione ferroviaria, dalla contraddittorietà delle versioni offerte dallo stesso ricorrente in ordine all'acquisto dello stupefacente e al possesso del denaro, nonché dal precedente specifico da cui è gravato l'imputato.
Né rileva il mancato accertamento del principio attivo della sostanza stupefacente, essendone provata mediante il cosiddetto narcotest la natura stupefacente ed essendo stati riqualificati fatti ai sensi del comma quinto. Il giudice a quo con determinazioni altrettanto non sindacabili in sede di legittimità, richiamando i numerosi precedenti da cui è aggravato limputato per reati contro il patrimonio e anche speditici, avuto riguardò alla personalità dell'imputato, già sotto'posto a misura di prevenzione, in assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto che la recidiva fosse correttamente applicata essendo il nuovo reato espressione di una maggiore pericolosità sociale e ha confermato il diniego di circostanze attenuanti generiche.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA