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Ordinanza — n. 30706/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived grounds and matters outside concordat scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his consent to the settlement was vitiated by a health issue and that he should have been acquitted, but these grounds were either waived or fell outside the permissible scope of cassation review. The court ruled that once an appellant renounces specific grounds, they cannot be revived, and only certain defects in the settlement's formation can be challenged at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeal settlements, an appellant's waiver of responsibility grounds is irrevocable, and cassation appeals are limited to specific defects in consent formation, excluding challenges to waived matters or non-illegal sentencing errors.

Parole chiave

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concordato in appello rinuncia ai motivi inammissibilità ricorso vizio di consenso determinazione della pena traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 309 del 1990
pen., ha rideterminato in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, la pena inflitta a Luca Catania in ordine ai reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e 80, comma 2, del d.P.R.
Art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990
art. 599-bis cod. proc. pen
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021
Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA LUCA nato a CATANZARO il 22/11/1992 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avy.do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 16 ottobre 2024, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro il 24 ottobre 2022, pronunciandosi ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, la pena inflitta a Luca Catania in ordine ai reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e 80, comma 2, del d.P.R. 309 del 1990; fatti accertati in Catanzaro dal 9 gennaio 2020 con condotta perdurante. È stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi. Il primo, con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione rispetto alla formazione del consenso, rilevandosi che il 7 ottobre 2024 Catania ha rinunciato al concordato, nel presupposto che fosse viziato il consenso da lui prestato il 26 gennaio 2024, è inammissibile, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr.

Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Rv. 282312), secondo cui, nel cd. concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata, dovendosi a ciò solo aggiungere che l'impedimento di salute che aveva colpito l'imputato consisteva in una frattura alla mano e non era tale da involgere la sfera psichica del ricorrente. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato, è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate dal ricorrente, palesemente rivalutative, tra quelle ammesse in questa sede.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

\L'e' Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'il