Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds for challenging a plea bargain sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Taulant Gjini against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant contested the aggravating circumstance of 'huge quantity' but failed to identify specific grounds permitted by law for challenging such judgments. Consequently, the court ruled that the appeal did not fall within the limited exceptions provided for impugning plea agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI TAULANT nato il 09/12/1990 avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIdato avyso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Taulant Gjini, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il giudizio sul riconoscimento dell'aggravante di ingente quantità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 17 ottobre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Vercelli, con cui gli è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e a 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Casale Monferrato il 4 marzo 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2025.