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Ordinanza — n. 30703/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on excessive sentencing due to plea agreement ratification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Amadori's appeal inadmissible regarding excessive sentencing in a plea agreement case. The defense argued for reduced punishment due to unexamined subjective elements and calculation errors, but the court noted that plea agreements implicitly acknowledge responsibility. Consequently, the court ruled that once a sentence is ratified, it cannot be criticized for quantitative determination unless proven illegal.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 c.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In plea agreement cases, the judge has no obligation to specify motivation on responsibility as the agreement implies it, and sentenced amounts cannot be censured after ratification unless illegal.

Parole chiave

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plea agreement ratification excessive sentencing appeal subjective element omission quantitative determination review inadmissible appeal procedure remissione della pena rinuncia alla motivazione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993
Sez. 3, n. 11610 del 24/11/1993
193633 - 01); che, in particolare è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il ricorso in cui il prevenuto lamenta l'omessa indagine sull'elemento psicologico e l'assenza di prove sul fatto come ritenuto in sentenza (Sez. 3, n. 11610 del 24/11/1993, Bognanni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADORI ALBERTO nato a FANO il 10/09/1995 avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PESAROdat avvico 3110 pa44 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 41223_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Alberto Amadori, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133, cod. pen., per l'eccessiva quantificazione della pena (dolendosi, in particolare, della mancata valutazione da parte del giudice dell'elemento soggettivo del reato e dell'errore commesso nella quantificazione della pena);

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01); che, in particolare è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il ricorso in cui il prevenuto lamenta l'omessa indagine sull'elemento psicologico e l'assenza di prove sul fatto come ritenuto in sentenza (Sez. 3, n. 11610 del 24/11/1993, Bognanni, Rv. 195905 - 01); che, infine, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale, circostanza da escludersi nel caso di specie;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il consigl ere estensore Il Pr