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Ordinanza — n. 30702/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning and procedural non-punishment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic arguments lacking specific legal or factual grounds. The appellant challenged the lower court's qualification of the crime under Article 73 of the Drug Trafficking Act and the failure to evaluate non-punishment causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected these claims because they were too vague, failed to identify specific errors in the reasoning, and incorrectly applied procedural rules regarding non-punishment causes which only apply in pre-trial stages.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 TU Stup.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 469 cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic criticisms of reasoning without pinpointing specific errors, and claims regarding non-punishment causes are only admissible in pre-trial phases, not during the trial judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific reasoning non-punishment causes pre-trial procedural phase drug trafficking qualification inadmissible appeal procedural error review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 TU Stup.
41185_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Amine Aouni ha dedotto il vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, TU Stup.
Art. 129 cod. proc. pen.
73, corna 1, TU Stup., alla luce .clieF mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità dello stupefacente; censura, inoltre, la sentenza per la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 469 cod. proc. pen.
pen., va ribadito che la disposizione di cui all'art. 469 cod.
Art. 533 cod. proc. pen.
art. 469 cod. proc. pen
pen., va ribadito che la disposizione di cui all'art. 469 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
Sez. 5, n. 4386 del 03/02/2000, P.m. in proc. Mancuso
Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUNI AMINE nato il 01/06/1990 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; 4 R.G. 41185_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Amine Aouni ha dedotto il vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, TU Stup. (dolendosi, in particolare, della qualificazione giuridica a norma dell'art. 73, corna 1, TU Stup., alla luce .clieF mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità dello stupefacente; censura, inoltre, la sentenza per la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen.); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere riconducibile il fatto all'ipotesi contemplata dall'art. 73, comma 1, TU Stup.; le doglianze svolte in ricorso, volte a contestare la qualificazione giuridica sono del tutto aspecifiche, esponendo quindi il fianco al giudizio di inammissibilità; ed invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante:

Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473 - 01); quanto alla doglianza di mancata valutazione dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen., va ribadito che la disposizione di cui all'art. 469 cod. proc. pen. consente nella fase predibattimentale unicamente la declaratoria di improcedibilità perché "l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", ovvero perché "il reato è estinto e per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento...", ma non anche pronunzia di merito, possibile - una volta pervenuto il processo alla fase del giudizio - solo in sede dibattimentale.

Il richiamo nella norma contenuto all'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. sta solo a significare che, laddove sussiste una causa di estinzione del reato, e tuttavia emergono con evidenza delle cause di non punibilità dell'imputato, il giudice dovrà - anche in sede di atti preliminari al dibattimento pronunciare formula di proscioglimento nel merito (Sez. 5, n. 4386 del 03/02/2000, P.m. in proc. Mancuso, Rv. 215837 - 01); ne consegue che, una volta superata la fase predibattimentale, in assenza di cause "evidenti" di non punibilità dell'imputato, come nel caso di specie, il parametro giudiziale è quello proprio del giudizio di merito, governato, in caso di esito condannatorio, dal principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio ex art. 533, cod. proc. pen. che non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato, nella specie raggiunta (Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 I