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Ordinanza — n. 30700/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax fraud, rejecting arguments on evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30700/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Matteo Pozzi inadmissible regarding his conviction for tax fraud and the sentencing. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments to be mere differences in merit appraisal. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was rational and fell outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 8 d. Igs. n. 74/2000; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation rejects appeals based on alternative interpretations of evidence or sentencing when the lower court's reasoning is rational and does not exceed the limits of a legitimacy review.

Parole chiave

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tax fraud conviction generic mitigating circumstances legitimacy review limits tax fraud evidence Cassation inadmissibility omissione della contabilità fatture fittizie sostanza non necessaria all'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000
società cartiera, per cui le prestazioni indicate nelle fatture erano oggettivamente inesistenti, non mutando la valutazione sulla rilevanza penale del fatto anche nel caso in cui si acceda alla prospettazione dell'imputato circa l'inesistenza soggettiva delle predette operazioni, posto che l'art. 8 del d.
Art. 62 bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZI MATTEO nato a MONZA il 31/08/1980 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 giugno 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Bergamo il 19 gennaio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta all'imputato Matteo Pozzi, ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Albino tra il 31 ottobre e il 31 dicembre 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli esiti della verifica fiscale eseguita nei confronti della Regem s.r.I., impresa amministrata sin dalla sua costituzione dall'imputato, che tra la fine di ottobre e la fine di dicembre del 2017, ha emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre società, essendo emerso dagli accertamenti svolti che la Regem s.r.l. era una cd. società cartiera, per cui le prestazioni indicate nelle fatture erano oggettivamente inesistenti, non mutando la valutazione sulla rilevanza penale del fatto anche nel caso in cui si acceda alla prospettazione dell'imputato circa l'inesistenza soggettiva delle predette operazioni, posto che l'art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il precedente penale per bancarotta a carico dell'imputato, nonché l'esistenza di ulteriori accertamenti tributari su altre sue società, denotanti la non episodicità della condotta (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), non potendosi sottacere, per altro verso, che la Corte territoriale ha comunque mitigato la pena inflitta a Pozzi, riducendola ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, ossia in misura corrispondente al minimo edittale vigente all'epoca del fatto.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'1