Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and failure to meet statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marletto Domenico inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The lower court found no positive elements to support generic mitigating circumstances and determined the defendant lacked solvency for a fine substitute due to a history of recidivism and failed conditional suspensions. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies substantive grounds for denying mitigating factors or alternative penalties, and the appellant bears the burden of costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTO DOMENICO nato a LOCRI il 07/03/1966 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Marletto Domenico ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche e, con il secondo motivo, diniego delle pene sostitutive della pena detentiva breve nella pena pecuniaria sostitutiva.
In ordine rgieJ primo profilo, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi positivi favorevoli nonché i numerosi precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, non assumendo alcuna valenza positiva il rispetto degli obblighi inerenti all'esecuzione della misura cautelare o la scelta per il rito alternativo. Quanto al secondo motivo, la Corte territorialela-ritenuto sussistenti fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non potranno essere adempiute dal condannato, non essendovi garanzie di solvibilità della pena pecuniaria sostitutiva, ed 'fermato che il ricorrente ha manifestato una particolare proclività a delinquere e una scarsa affidabilità in ordine al proficuo svolgimento di un percorso rieducativo, avendo l'imputato già beneficiato per ben due volte della sospensione condizionale della pena.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente