Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded prescription claim regarding a 2014 offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the claim of prescription was manifestly unfounded. The defendant argued the 2014 offense was prescribed before the second-instance judgment, but the court confirmed the crime was not prescribed at that time. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 16 cod. proc. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded claim of prescription is inadmissible, and the appellant bears the costs of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHI ABDELATIF nato il 24/11/1958 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Bahi Abdelatif ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.4 d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, prescrizione del reato intervenuta prima dell'impugnazione, a far data dal 05/09/2024. La censura è manifestamente infondata. Il reato, commesso il 05/09/2014 non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 16/07/2024.
L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d