Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30698/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded prescription claim regarding a 2014 offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30698/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the claim of prescription was manifestly unfounded. The defendant argued the 2014 offense was prescribed before the second-instance judgment, but the court confirmed the crime was not prescribed at that time. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 16 cod. proc. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded claim of prescription is inadmissible, and the appellant bears the costs of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prescription of offense manifestly unfounded claim second instance judgment procedural costs award termine calcolato a ore decorrenza della prescrizione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Art. 16 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHI ABDELATIF nato il 24/11/1958 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Bahi Abdelatif ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.4 d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, prescrizione del reato intervenuta prima dell'impugnazione, a far data dal 05/09/2024. La censura è manifestamente infondata. Il reato, commesso il 05/09/2014 non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 16/07/2024.

L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d