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Ordinanza — n. 30694/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation in plea bargaining sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance judgment lacked motivation. The appellant argued the court failed to verify non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the defense contended that such verification is not required in plea bargaining. The Court ruled that under the 2017 procedural reforms, appeals against plea bargaining sentencing are limited to specific statutory violations, and the defendant's agreement implicitly acknowledges responsibility, thus barring this ground for review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, appeals against sentencing judgments are inadmissible if based on the alleged failure to verify non-punishment grounds, as the defendant's plea constitutes an implicit waiver of the right to prove innocence.

Parole chiave

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plea bargaining inadmissibility lack of motivation non-punishment grounds procedural reform implied responsibility cassation appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129, cod. proc. pen.
41076_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Abdelaziz Derbali, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di mancanza di motivazione (dolendosi, in particolare, della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law 23 giugno 2017 n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERBALI ABDELAZIZ nato il 17/06/1998 avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO-4.3~.4.ig,e-341~rt i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 41076_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Abdelaziz Derbali, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di mancanza di motivazione (dolendosi, in particolare, della mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen.); Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 n consigl e e estensC)re 'i- Il Preside