Cassation appeals dismissed for generic grounds regarding generic mitigating circumstances and suspended sentence in animal cruelty case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Lanza Elisa and Rino Enzo inadmissible. The appellants challenged a first-instance conviction for animal cruelty, arguing for generic mitigating circumstances and a suspended sentence, but failed to substantiate these claims with specific facts. The court ruled that the appeals were generic because the appellants did not provide the necessary specific elements required by law to justify such leniency, particularly given the severe conditions of the animal detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 727 c.p.: Appeals based on generic requests for mitigating circumstances or suspended sentences are inadmissible when the appellant fails to specify the concrete elements of positive evaluation required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1. Lanza Elisa, nata a Genova il 19/12/1992;
2. Rino Enzo, nato a Genova il 15/04/1987, avverso la sentenza del Tribunale di Genova dell'8/10/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova condannava Lanza Elisa e Rino Enzo, in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen., alla pena di euro 9.100,00 di ammenda ciascuno.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché all'eccessività della pena inflitta.
3. I ricorsi sono inammissibili. In riferimento alle circostanze attenuanti generiche e alla pena sospesa, la cui applicazione non risulta neppure essere stata richiesta dalle parti in sede di conclusioni, il giudice ritiene, motivatamente, che gli elementi di gravità riscontrati, oltre a giustificare un carico sanzionatorio abbastanza elevato, impediscono di concedere le attenuanti atipiche (posto che incombe sulla parte indicare specificatamente gli elementi di positiva valutazione) e formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla astensione dalla commissione di futuri delitti.
Tali elementi sono costituiti dalla detenzione di numerosi cuccioli di varie razze canine sia in autovettura che in casa, di età inferiore ai due mesi (età in cui i cuccioli non debbono essere separati dalla madre), in condizioni i gieniche assolutamente deficitarie (in una stanza piccola, senza finestre, al buio e con deiezioni sparse in terra) e infestati da parassiti sia della pelle che intestinali, oltre che affetti da muco e diarrea. I ricorsi, che con il tenore della sentenza non si confrontano in modo realmente critico, sono pertanto generici.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima conse gue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 111