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Ordinanza — n. 30691/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Azizi Krenar inadmissible against a conviction for tax evasion based on a requested penalty. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that such complaints are not permitted under Article 448 of the same code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against requested penalty sentences are limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty, excluding complaints about lack of acquittal.

Parole chiave

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requested penalty sentence cassation appeal grounds tax evasion conviction procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure motivi di cassazione remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
art. 73 D.P.R.309/1990
art. 444 cod. proc. pen
73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZIZI KRENAR nato 11 13/12/1985 avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Azizi Krenar avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fisata in ragione dei Motivi dedotti, di•euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden