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Ordinanza — n. 30690/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the conviction stems from a plea agreement not covered by the specific cassation remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30690/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alt Elhabti Hachmi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a confiscation sentence for drug possession based on a plea agreement that included confiscation and destruction of contraband. The court ruled that since the conviction arose from this agreement, the appellant failed to invoke the specific cassation remedy for plea-based convictions under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a conviction results from a plea agreement, appeals must rely on the specific remedy in Art. 448, para. 2-bis; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement conviction confiscation of property inadmissible appeal cassation remedy drug possession crime detenzione di stupefacenti spese di detenzione confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Quindi, il ricorrente, lamentando l'illegittimità di una statuizione facente parte dell'accordo, non pone a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi previste dall'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi dell'art.
art. 240 cod. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., trattandosi di detenzione di sostanza stupefacente che non genera profitto.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT ELHABTI HACHMI nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Alt Elhabti Hachmi ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., trattandosi di detenzione di sostanza stupefacente che non genera profitto.

Si osserva che, nel caso in esame, emerge che l'accordo tra le parti includeva la confisca di quanto in sequestro e che il giudice a quo ha recepito l'accordo tra le parti ed ordinato la confisca e l'immediata distruzione della sostanza stupefacente e degli oggetti privi di valore economico. Quindi, il ricorrente, lamentando l'illegittimità di una statuizione facente parte dell'accordo, non pone a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi previste dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente