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Ordinanza — n. 30687/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds in plea bargaining cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the sentencing decision based on a lack of reasoning, which is not a permissible ground in plea bargaining proceedings. The defense argued that the judgment violated Article 444 of the Code of Criminal Procedure due to insufficient motivation, but the Court noted that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected as the absence of detailed reasoning on criminal responsibility is implicit in the plea agreement and does not constitute a violation of law under the current procedural framework.

Regesto Legislator

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Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings, appeals against sentencing decisions are inadmissible if based solely on the lack of reasoning, as the agreement implicitly acknowledges responsibility and limits admissible grounds to those expressly listed in the statute.

Parole chiave

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plea bargaining inadmissible appeal lack of reasoning criminal responsibility procedural law motivi di cassazione difetto di motivazione motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
41045_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Elvis Rexha, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 444, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REXHA ELVIS nato il 29/04/2003 avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO4at-e-~i.ge-a41~,xti+— udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 41045_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Elvis Rexha, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 444, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del vizio di mancanza assoluta della motivazione); Rilevato che, a segùito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01), con esclusione dunque del vizio di motivazione; che, peraltro, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 aprile 2025 Il consigli ester -e I