Ordinanza — n. 30686/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLECI MARIGLEN nato il 26/06/1996 avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOidato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Kol-eci Mariglen avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art: 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 D.P.R.309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla disamina dei profili della affermazione della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLECI MARIGLEN nato il 26/06/1996 avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOidato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Kol-eci Mariglen avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art: 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla disamina dei profili della affermazione della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma. , equitativamente fissata in ragione dei Motivi dedotti, di. euro 'tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden