Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30686/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30686/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLECI MARIGLEN nato il 26/06/1996 avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOidato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Kol-eci Mariglen avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art: 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 D.P.R.309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla disamina dei profili della affermazione della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
condanna al pagamento pecuniario rinuncia alla motivazione condono delle spese procedurali credito di contributi accollo delle spese inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 D.P.R.309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLECI MARIGLEN nato il 26/06/1996 avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOidato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Kol-eci Mariglen avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art: 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla disamina dei profili della affermazione della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma. , equitativamente fissata in ragione dei Motivi dedotti, di. euro 'tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden