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Ordinanza — n. 30683/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected appeal arguments without critical engagement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected in the second instance without critical analysis. The appellant claimed ignorance regarding the nature of a residence obligation, but the court found this defense implausible given the defendant's extensive criminal history and prior judicial encounters. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 5 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected in the second instance without critical engagement, and ignorance of the law does not excuse such procedural failure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments lack of critical engagement ignorance of law defense procedural costs and fine perdita della cittadinanza stato di bisogno nuova domanda di rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 D.L. n.4 del 2019
Art. 5 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SERGIO PARIDE nato a AGROPOLI il 10/11/1954 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Di Sergio Paride ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. n.4 del 2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo carente l'elemento soggettivo del reato, non essendo a conoscenza che anche l'obbligo di dimora fosse una misura cautelare personale da dichiarare ai fini dell'ottenimento del beneficio.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi "inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione" (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 27697001). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto'non credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente abbia equivocato il termine "misura cautelare" , posto che il ricorrente, protagonista di numerose vicende giudiziarie, era stato sottoposto all'obbligo dj . dimprizbito tAr...: dopo la cessazione della misura cautelare detentiva, considerato peraltro che imputato sono state emesse ben 15 sentenza...di condanna e diversi provvedimenti relativi all'esecuzione delle pene inflitte.

Peraltro, né rileva l'ignoranza della legge penale ai sensi dell'art.5 cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitatiyamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.