Cassation appeal dismissed as inadmissible; substantive drug trafficking merits and sentencing issues excluded from review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding the defendant's personal use of drugs falls outside the scope of admissible legal challenges. The appellate court had already determined drug trafficking based on possession near a known drug square and specific sentencing adjustments for organized activity. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible when the grounds raised concern the merits of the case or the appropriateness of the penalty rather than violations of law or defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSATI MIRKO nato a TIVOLI il 18/08/1987 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rosati Mirko ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente destinato ad uso personale e, con il secondo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Il giudice a quo ha inferito la finalità di spaccio dalle modalità della detenzione della sostanza stupefacente di cui l'imputato è stato trovato in possesso mentre si trovava nei pressi di una nota piazza di spaccio, all'interno di un'autovettura che aveva noleggiato, detenendo ben 171 dosi medie singole di cocaina e crack e 19 dosi singole medie di hashish già confezionata in involucri e predisposti pronte per la cessione.
Sono altrettanto insindacabili, ove sorrette da congrua motivazione, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice richiamato, nel discostarsi dal minimo edittale, il numero di dosi ricavabili e le modalità della condotta posta in essere, evidenziando la natura organizzata dell'attività e richiamando i precedenti penali anche specifici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente