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Ordinanza — n. 30680/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, upholding reduced suspended sentence due to solid evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Manuel Costanzo inadmissible, rejecting his challenge to the conviction and the reduced suspended sentence. The defense argued for a re-evaluation of evidence and the application of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded given the robust proof of cocaine possession. Consequently, the appeal was dismissed as it exceeded the scope of a legitimacy review, and Costanzo was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1, lett. a): An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the court cannot substitute its own assessment of evidence for that of the lower court when the latter's reasoning is rational and based on solid proof.

Parole chiave

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drug trafficking conviction suspended sentence appeal manifestly unfounded appeal legitimacy review limits procedural costs order detenzione di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 163 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO MANUEL nato a ACIREALE il 11/12/2000 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 luglio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 15 luglio 2022, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa la pena irrogata a carico di Manuel Costanzo, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Acireale il 3 settembre 2021, avendo i giudici di appello concesso altresì a Costanzo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letta la memoria del 25 marzo 2025, con la quale l'avvocato Maria Isabella Coppola, difensore di fiducia di Costanzo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) gli accertamenti di P.G., da cui è emerso, al netto di alcune lievi incongruenze nelle dichiarazioni dibattimentali rese dai verbalizzanti, che Costanzo aveva la disponibilità di due distinti quantitativi di cocaina, ciò in ragione dei ripetuti accessi del ricorrente nello specifico luogo dove era stato occultato lo stupefacente e che poteva essere conosciuto solo dall'imputato.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., l'assenza d;, elementi suscettibili di positivo apprezzamento, stante anche l'ostinata negazione degli addebiti da parte dell'imputato, pur a fronte di un quadro probatorio granitico, non potendosi sottacere, per altro verso, che la Corte territoriale ha comunque mitigato la pena inflitta a Costanzo, passata dagli anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa inflitti dal primo giudice a quella, non eccessiva, di anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa, pena quest'ultima che è stata anche condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, ai quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11