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Ordinanza — n. 30679/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for recidiva claim as merits issue not admissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30679/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's claim regarding recidiva concerns the merits of the case rather than a legal error. The lower court had already established that the specific crime constituted an increase in criminal thickness and danger, justifying a heavier punishment. Consequently, the court ruled that such factual determinations are unchallengeable in cassation proceedings if supported by adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Claims challenging the application of recidiva provisions based on factual assessments of criminal thickness and danger are inadmissible in cassation as they pertain to the merits and are unchallengeable when supported by congruous reasoning.

Parole chiave

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recidiva application cassation admissibility merits vs legality criminal thickness penalty increase unchallengeable findings procedural bar recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO ALESSIO nato a ROMA il 25/03/1992 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Capolongo Alessio ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, avendo il giudice richiamato le modalità del fatto ed affermato che, ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, anche volendo ritenere -come sostiene il difensore dell'imputato - che il reato sia stato commesso allo scopo di reperire denaro per l'acquisto di ulteriore stupefacente, proprio per tali ragioni quest'ultimo reato costituisce, nel caso concreto, l'estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, giustificando perciò una più grave punizione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente