Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30678/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30678/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Ciotoli inadmissible, ruling that the lower court's sentencing and recidivism findings were not subject to review. The defense argued for reduced penalties and alternative measures, but the court found these arguments manifestly unfounded given the defendant's prior drug convictions and the specific circumstances of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and Ciotoli was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested judgment is supported by rational considerations that differ from the appellant's merit-based assessments, which fall outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal recidivism exclusion substitute penalty application sentencing excessiveness inadmissibility declaration procedural costs drug trafficking offense esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 545 bis cod. proc. pen
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'invocata pena sostitutiva, avendo la Corte di appello sottolineato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 545 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLI ROBERTO nato a FROSINONE il 25/03/1993 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Frosinone il 5 marzo 2024, con la quale Roberto Ciotoli, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Ceccano 1'8 ottobre 2023.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali di Ciotoli e le modalità esecutive del reato (distribuzione della droga e degli strumenti per il suo confezionamento in diversi luoghi di un immobile nella disponibilità del ricorrente), per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata, non potendosi sottacere che all'imputato sono state comunque concesse le attenuanti generiche.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva, è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, in cui è stato rilevato che Ciotoli ha riportato ben quattro condanne per reati in materia di stupefacenti, ciò a riprova di una perdurante propensione a delinquere dell'imputato, confermata anche dai fatti di causa. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'invocata pena sostitutiva, avendo la Corte di appello sottolineato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., la negatività della prognosi rispetto all'assolvimento degli obblighi previsti, avendo le condanne riportate da Ciotoli dimostrato la sua refrattarietà all'osservanza dei comandi di legge.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11