Cassation court dismisses appeal for lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p. regarding plea bargain sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Stuppia and Fiori Sulas inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants challenged a plea bargain sentence for tax evasion and fraud, arguing a lack of motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeals did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, which limit challenges to plea bargains to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be dismissed if these grounds are absent.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STUPPIA PATRIZIO (CUI: 00XKOCI) nato a TRESIGALLO il 02/04/1959 FIORI SULAS MASSIMO (CUI: 00EGSGO) nato a GENOVA il 24/09/1959 avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; exizAbo Rilevato che •eleel:lellreN Stuppia e Massimo Fiori Sulas, tramite il loro comune difensore di fiducia, contestano il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 17 ottobre 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Genova, con cui è stata applicata la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, in ordine ai reati di cui agli art. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, commi 1, 1 bis e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Genova il 23 maggio 2024.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma I'll aprile 2025.