Cassation appeal dismissed for lack of standing due to absence of authorized defense counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed personally by the appellant rather than by an authorized defense lawyer. The appellant, Diakitè Ousmane, sought to challenge a sentence of eight months imprisonment and a fine imposed by the preliminary hearing judge in Turin. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals to the Cassation must be signed by a qualified defender, a requirement the appellant failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if signed personally by the appellant instead of by a defense lawyer authorized to practice before the court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAKITE' OUSMANE ( CUI 059F6JN ) nato il 01/02/1992 avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
1. E' stato proposto ricorso per cassazione da Diakitè Ousmane avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 12 settembre 2024, con cui gli è stata applicata la pena concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Torino il 14 giugno 2024.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato sottoscritto dall'interessato personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., modificato dalla legge n. 103 del 2017.
3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così.deciso in Roma il 11 aprile 2025. Il estensore Il Presidente Fabio firiiCa at_ r- DEPOSITATA CANALI. FRIA 2025 FtifiZi