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Ordinanza — n. 30673/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30673/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDIERI CORRADO nato a ROMA il 06/08/1963 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 40874_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Corrado Burdieri, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, del fatto che non vi sarebbero in atti elementi né indiziari né probatori idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità del ricorrente, essendo insufficiente la motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità); rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30673/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 40874_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Corrado Burdieri, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, del fatto che non vi sarebbero in atti elementi né indiziari né probatori idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità del ricorrente, essendo insufficiente la motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità); rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione remissione della pena condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale impugnabilità della decisione di rinvio oltraggio alla corte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDIERI CORRADO nato a ROMA il 06/08/1963 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 40874_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Corrado Burdieri, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, del fatto che non vi sarebbero in atti elementi né indiziari né probatori idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità del ricorrente, essendo insufficiente la motivazione a sostegno dell'affermazione di responsabilità); rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2025 Il consigl re estensore Il