Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and lack of specific legal grounds under Article 591.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Mario Gulisano's appeal inadmissible due to the generic nature of his single ground of review. Gulisano argued that the lower court's reasoning was contradictory and illogical, but the Court found his claims lacked specific legal and factual support. Consequently, the appeal was rejected, and Gulisano was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the contested decision's reasoning, failing to specify the legal and factual reasons supporting the objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULISANO MARIO nato a CATANIA il 31/10/1990 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; / R.G. 40820_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Mario Gulisano ha dedotto il vizio di motivazione, censurando in particolare la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto si sarebbe in presenza di argomentazioni contrastanti fra loro e prive di un filo logico motivazionale; ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto è affetto dal vizio di genericità per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (tra le tante, da ultimo:
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 Il Consigli re estensore Il Presiden