Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting to challenge sentencing determination under specific procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the sentencing determination, which is not a permissible ground for review under the relevant procedural articles. The appellant argued for a reduction in the penalty imposed for offenses under the Penal Code, but the court clarified that only specific defects regarding the parties' will to accept the settlement or the judge's divergent ruling are admissible. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant bears the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599, 599 bis, 616 c.p.p.; Appeals challenging sentencing determinations are inadmissible unless they demonstrate defects in the parties' will to accept the settlement or a divergent ruling by the appellate judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJELOSHI ARDIAN nato il 21/03/1993 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEtdato avviso alle parti:a udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Gjeloshi Milan ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 cod. proc.pen., deducendo vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il President