Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit in sentencing motivation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Sebastiano Cervone's cassation appeal inadmissible regarding the sentencing motivation for a drug-related offense. The lower court's decision was upheld because it adequately considered the nature of the drugs, the defendant's personality, the crime's modus operandi, and his criminal record. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and assigned the procedural costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: A criminal appeal challenging the sentencing motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is logically and legally sound, as sentencing determinations are non-reviewable in cassation when supported by adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVONE SEBASTIANO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 02/07/1972 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cervone Sebastiano ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con i motivi nuovi il ricorrente chiede dichiararsi la prescrizione del reato.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nella determinazione della pena in misura discostata dal minimo edittale, alla natura della sostanza stupefacente, alla personalità dell'imputato, alle modalità del fatto e ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11. aprile 2025