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Ordinanza — n. 30660/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal error in denial of non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30660/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Chieti's appeal inadmissible, ruling that the lower court's denial of non-prosecution was legally sound. Chieti argued the decision violated Article 131-bis of the Penal Code by ignoring the particular leniency of the offense, while the court emphasized the defendant's recent specific criminal record and habitual behavior. The court determined that the lower judges correctly assessed the complex factual context, including the nature of the prior crime and the overall conduct, without committing a specific legal error warranting cassation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The appeal is inadmissible if it merely re-cites arguments already fully examined and rejected by the lower court without identifying specific legal errors or alternative interpretations of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution leniency particular leniency criminal record assessment habitual behavior cassation review legal error standard motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, cod. pen.
40634_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Vincenzo Chieti ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod.
Art. 133, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131 bis cod. pen
40634_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Vincenzo Chieti ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci
pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (tra le tante, Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIETI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 23/02/2004 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 40634_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Vincenzo Chieti ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. con riferimento al diniego dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (dolendosi, in particolare, dell'apparenza motivazionale, avendo i giudici territoriali motivato il diniego in ragione del contesto complessivo in cui la condotta è maturata, dell'elemento soggettivo e della sussistenza di un precedente penale specifico); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare quanto argomentato alla pag. 3 della sentenza impugnata, che chiarisce le ragioni per le quali non poteva essere accolta la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità invocata, per l'esistenza del precedente penale specifico per fatto commesso il 9 luglio 2023, nonché per la connotazione complessiva del fatto che non consentiva di ritenerlo di particolare tenuità); rilevato che tale motivazione, pur nella sinteticità dell'apparato argomentativo, è tuttavia sufficiente a ritenere corretto il giudizio finale cui sono pervenuti i giudici territoriali, posto che, per pacifica giurisprudenza, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); dunque, alla luce di tali coordinate esegetiche, i giudici di appello sono pervenuti ad escludere la particolare tenuità del fatto, segnatamente valorizzando la circostanza che, a distanza temporale brevissima dal fatto contestato, lo stesso avesse riportato una condanna per fatto specifico, ciò che denotava evidentemente non solo una personalità negativa (non valutabile ex art. 133, comma 2, cod. pen.), ma soprattutto, per quel che qui rileva, una allarmante abitualità nella commissione dell'illecito, dovendosi ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista 4 dall'art. 131 bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (tra le tante, Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107 - 01), come avvenuto nel caso di specie; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 Il Consigl