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Ordinanza — n. 30655/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of credible funds origin justification and generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ignazio Lo Cascio's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances and the refusal to return seized funds. The lower court rejected the claim for mitigation due to dangerous driving behavior and the significant quantity of drugs involved, while denying fund restitution because the appellant failed to prove the legal origin of the money. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4; Art. 80 d.P.R. 309/1990; Art. 85 bis d.P.R. 309/1990; Art. 240 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide credible justification for the origin of seized funds, and the court's refusal to grant generic mitigating circumstances based on the nature of the crime and the defendant's conduct is not subject to cassation review.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense confiscation of proceeds funds origin justification inadmissibility appeal procedural costs Cassa delle ammende confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990
Art. 80 d.P.R. 309/1990
Art. 85 bis d.P.R. 309/1990
Art. 240 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO IGNAZIO nato a PALERMO il 18/02/1973 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; At «4 tot Lo Cascio Ignazio ricorre per cassazione avverso rntenza di condannaer il reatb di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata restituzione della somma di denaro pari a euro 42.505,00 sequestrata ai sensi degli art 85 bis d.PR.309/1990 e 240 bis cod. pen.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici, insindacabile in questa sede, ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando peraltro le modalità del fatto, la rilevante quantità di sostanza stupefacente, suddivisa in panetti, il numero complessivo di dosi medie, le modalità di occultamento della sostanza nonché l'essersi il ricorrente impegnato in ogni modo per sfuggire al controllo senza aver riguardo alla sicurezza degli altri utenti della strada e ponendo in essere così manovre spericolate e guidando persino contromano.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudice ha disatteso la richiesta di restituzione della somma di danaro certamente ingente ritenendo sussistente i presupposti per la confisca per sproporzione posto che il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione credibile in ordine la provenienza lecita del denaro e sussistendo una evidente sproporzione tra il reddito del Lo Cascio e del suo nucleo familiare ( i cui componenti sono privi di regolare occupazione) e la suddetta somma. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del.procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Pres