Cassation court annuls conviction for theft as the crime was extinguished by prescription after seven years and six months. The court rejected the appeal's claim for non-punishment and generic mitigating circumstances. The final decision dismisses the conviction due to the expiration of the statutory limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the second-instance conviction for theft without remanding the case, ruling that the offense was extinguished by prescription. The appellant argued for non-punishment under specific legal provisions and requested generic mitigating circumstances, but the court found no evidence supporting these claims. Consequently, the court determined that the seven-year and six-month limitation period had expired since the crime occurred in 2015, leading to the dismissal of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.; Art. 160 c.p.: When the limitation period for prosecution has expired, the criminal act is extinguished, and the court must annul the conviction without remanding the case.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZZARA ANGELO nato a PALERMO il 12/04/1985 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; trX pA cA.t. Azzara Angelo ricorre per cassazione avverso gentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., e, con il secondo motivo, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun 'altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606 connmai•r 3 cod.proc.pen. E', dunque, possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello onde i reati sono estinti per prescrizione. Né è possibile addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod. proc. pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado.
Risalendo il fatto al 03/11/2015, è maturato il termine prescrizionale, di anni sette e mesi sei, onde il reato è estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così