Cassation appeal dismissed for reiterating rejected appellate arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Djema Saleh Gianni, reiterated claims regarding his involvement in robbery and witness credibility without presenting new legal issues. The court ruled that such repetitive submissions fail to meet the requirement of a specific legal critique under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequous repetition of arguments already examined and dismissed by the court of appeal, lacking any new legal ground or specific critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJEMA SALEH GIANNI nato a ROMA il 26/03/1999 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianni Djema Saleh; ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d'impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che ha ampiamente illustrato gli elementi convergenti nel senso del pieno coinvolgimento del ricorrente alla rapina (ivi compreso il dolo), dando risposta ai rilievi sulla credibilità del testimone ed escludendo anche la configurabilità del concorso anomalo, congruamente motivando anche sulla misura della pena, in relazione all'estensione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime argomentazioni così sostanzialmente introducendo davanti alla Corte di cassazione un ulteriore giudizio di merito, precluso al giudice della legittimità, senza esporre censure astrattamente riconducibili al paradigma di alcuno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17