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Ordinanza — n. 30168/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against excessive sentence due to post-crime long absence from residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Belov Ivan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already determined the sentence was appropriate by considering the defendant's long absence from his residence after being placed under house arrest. The higher court upheld this reasoning, finding the criticism regarding the severity of the penalty to be groundless.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has logically and completely assessed the reasons justifying the penalty, particularly regarding post-crime conduct such as prolonged absence from the residence.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive sentence post-crime conduct house arrest long absence Cassazione Roma sanction severity proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOV IVAN nato il 17/01/1980 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Belov Ivan OSSERVA Ritenuto che manifestamente infondato risulta la censura rivolta al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte di appello, con logicità e completezza, dato conto delle ragioni che hanno fatto ritenere adeguata la pena determinata dal Tribunale, allorché è stata valorizzata la condotta successiva al reato con particolare riferimento alla lunga latitanza del ricorrente successiva all'allontanamento dall'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06