Sentenza — n. 30165/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICARDI SAMUELE nato a BUSTO ARSIZIO il 07/10/1986 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo è fondato, atteso che, dopo l'emissione, il 17 dicembre 2024, all'esito del giudizio di rinvio, della sentenza di appello, con la quale Samuele Picardi è stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, nn.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30165/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 61, nn.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICARDI SAMUELE nato a BUSTO ARSIZIO il 07/10/1986 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo è fondato, atteso che, dopo l'emissione, il 17 dicembre 2024, all'esito del giudizio di rinvio, della sentenza di appello, con la quale Samuele Picardi è stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, nn.
7) e 11) cod. pen., la parte offesa, Paolo Robustelli, legale rappresentante della Robustelli Trasporti Spedizioni s.r.I., ha •rimesso, il 24 gennaio 2025, la querela presentata, nei confronti di Picardi ed in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento penale, in data 8 gennaio 2019 e che l'imputato, il 27 gennaio 2025, ha ritualmente accettato la remissione; che il reato oggetto di addebito è, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. pen., procedibile a querela di parte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, ivi espressamente indicate, che lo rendono procedibile d'ufficio; che. ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; in proposito, cfr. anche Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.281326 - 01); che, nel caso di specie, il ricorso risulta tempestivo; che la segnalata circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec