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Ordinanza — n. 30162/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lawyer's lack of special registration on the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the representing lawyer was not registered on the special bar roll required for this tribunal. The appellant argued for the right to appeal, but the court emphasized that the special roll requirement applies to all procedural acts to ensure technical competence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The right to appeal is reserved exclusively to lawyers registered on the special bar roll, making acts by unregistered lawyers inadmissible regardless of the substantive merits.

Parole chiave

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special bar roll requirement inadmissible appeal unauthorized legal representation procedural competence court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico cancellazione dall'albo avvocati allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen., as amended by Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIZANI HOUSSEM nato il 25/10/1996 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAciatt~iso-atie-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso