Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30160/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing reduction for continued crimes due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30160/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request to recalculate the punitive treatment in favor of the appellant, noting that penalties for satellite crimes were already fixed based on the most serious crime. The Court found the appellant's arguments lacked specific legal flaws, merely repeating the rejected request without identifying illegality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely reiterates the request denied by the judge of execution without enunciating specific grounds of illegality or manifest illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal continued crimes sentencing reduction judge of execution procedural defect errore di trasmissione trasmissione di un atto processuale difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACI DORIAN nato il 31/03/1971 avverso l'ordinanza del 07/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Dorian Laci, con l'istanza che il giudice dell'esecuzione ha vagliato emettendo il provvedimento impugnato e, poscia, con il ricorso, ha chiesto, tra l'altro, la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con le sentenze indicate, rispettivamente, con i numeri 1), 2) e 3); che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disatteso la richiesta rilevando che, ferma restando l'individuazione del reato più grave in quello ex artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato con la sentenza sub 1), in relazione agli altri illeciti, accertati con le tre sentenze in oggetto, sono state applicate, a titolo di aumento per la continuazione, pene che non sono suscettibili di ulteriore rideterminazione in conseguenza del riconoscimento, in executivis, della continuazione anche tra i reati-satellite, che, ancorché accertati in tre distinte sedi processuali, rappresentano tutti espressione di un unico disegno criminoso, comprendente anche il reato più grave, che ha costituito punto di riferimento per la commisurazione del complessivo trattamento sanzionatorio; che il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata appare logicamente e giuridicamente ineccepibile, mentre il ricorrente si limita a riproporre la richiesta disattesa dal giudice dell'esecuzione ed a tacciare la decisione impugnata di apparenza e manifesta illogicità senza, nondimeno, enucleare specifici profili di illegittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de