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Ordinanza — n. 30158/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; conditional sentence suspended revoked due to undisclosed prior conviction found in updated judicial record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30158/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the revocation of her conditional sentence suspension, but the Court found her complaint manifestly unfounded. The execution judge correctly revoked the suspension because the prior conviction, which was a statutory bar, was not documented in the original file but was discovered in an updated judicial record.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; The execution judge may revoke a conditional sentence suspension in violation of the statute if new obstructive causes are discovered, provided they were not known to the trial judge at the time of the original decision.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit undisclosed prior conviction execution judge powers statutory bar to suspension condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI MORENA nata EBOLI il 23/03/1979 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza articolata — relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a Morena Altieri dal Tribunale di Salerno con sentenza del 12 novembre 2021 — è manifestamente infondata, atteso che il giudice dell'esecuzione ha espressamente dato atto, dopo avere appositamente acquisito il relativo fascicolo processuale, che quel giudice (al pari di quello di secondo grado), al momento della decisione, disponeva di un certificato del casellario giudiziale dell'imputato che, in quanto non aggiornato, non recava traccia della pregressa condanna, costituente causa ostativa alla ulteriore concessione del beneficio; che, al cospetto della descritta situazione, il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla revoca della sospensione condizionale in perfetto ossequio al principio di diritto, consacrato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de