Cassation appeal dismissed for procedural non-compliance with notification rules and formal requirements under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to violations of specific notification and formal requirements under the Italian Criminal Procedure Code. The appellant argued for the application of ordinary notification rules because his detention status was unknown to the trial judge, while the Court relied on established case law to reject this interpretation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: The formal requirements for inadmissibility under Article 581, paragraph 1-quater, apply to cassation appeals contesting the legality of an order declaring the defendant's absence, and the special notification rules of Article 156 do not apply when the detention status is unknown to the judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGRINE ELRABI nato il 02/08/1975 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, quanto al primo motivo, che, stando a condiviso indirizzo ermeneutico, formatosi in relazione alla disposizione di cui all'art. 581, comma i- ter, cod. proc. pen., nel testo applicabile alla fattispecie in esame, detta norma «è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, Pompizii, Rv. 286516 - 01); che, nel caso di specie, non vi è prova che l'odierno ricorrente fosse, al momento della proposizione dell'appello, ristretto in carcere; considerato, in ordine al secondo motivo, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato» (Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Baldé, Rv. 287389 - 01), sicché le obiezioni articolate dal ricorrente non intaccano le argomentazioni sottese alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa' delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così