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Ordinanza — n. 30151/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to filing by an unauthorized defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not enrolled in the special registry required for higher courts. The appellant submitted two documents, one personally and another by an attorney whose credentials were not verified as valid for supreme jurisdiction. The court ruled that the statutory requirement for specialized representation is mandatory for the exercise of the right to appeal, rendering the filing void.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; appeals and new motions must be signed by defense attorneys enrolled in the special registry of the Court of Cassation, and failure to comply renders the act inadmissible regardless of the technical level required.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense registry unauthorized attorney filing Code of Criminal Procedure Court of Cassation rules difetto di legittimazione del ministero pubblico patrocinatore di controparte ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Mauro Giacobello, il quale non risulta, dal controllo effettuato presso il sito del CNF, abilitato all'esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori; che, ai sensi dell'art. 613 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Mauro Giacobello, il quale non risulta, dal controllo effettuato presso il sito del CNF, abilitato all'esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori; che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 fdfdlA oq (1/1 ‘-.141N() n, eii-A 1A Oi APOUti3 iL 1$1411N19 ittAlitetoro rr avverso l'ordinar 01/2025 derfITIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA dett5~+~~; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che avverso il provvedimento impugnato, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 31 gennaio 2024, risultano essere stati depositati due atti di impugnazione, uno dei quali è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che l'altro atto, rivolto al Tribunale di sorveglianza che, il 16 gennaio 2025, lo ha qualificato come ricorso per cassazione, è sottoscritto dall'avv. Mauro Giacobello, il quale non risulta, dal controllo effettuato presso il sito del CNF, abilitato all'esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori; che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; eli' rnA,(A Je aluh, BR1,64 rigewysvr-trrf, mvoirs3S ona che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 8914 del I 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione dell'atto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec