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Ordinanza — n. 30150/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural nullity claim and non-appealable issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate judgment was null because he was not summoned to the hearing, claiming a legitimate impediment. The Court rejected this, noting the appeal was conducted in writing under specific legislation, and ruled that the second ground of appeal regarding the continuity of crimes was not properly raised in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant was not summoned to the hearing when the appeal was conducted in writing, or if the grounds raised in the cassation petition concern issues not raised in the appeal judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legitimate impediment written appeal procedure continuity of crimes court costs and fine difetto di motivazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis of the Decree of 28 October 2020, no. 137
Art. 671 of the Code of Criminal Procedure
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBARDI ANTONIO nato a CASERTA il 14/12/1961 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con il primo motivo, di ordine processuale, Antonio Libardi si duole del fatto che egli, al tempo della celebrazione del giudizio di appello, era ristretto per altra causa, sicché, non essendo stato egli tradotto all'udienza, si verserebbe in una tipica ipotesi di legittimo impedimento a comparire, tale da determinare la nullità dell'attività processuale svolta in sua assenza e della sentenza emessa all'esito del giudizio di secondo grado; che la doglianza è, tuttavia, manifestamente infondata, giacché il giudizio di appello — a dispetto dell'impreciso riferimento, nella parte espositiva della sentenza impugnata, alla discussione — risulta essersi svolto in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, sicché, correttamente, l'appellante non è stato tradotto all'udienza; che la residua doglianza dell'imputato, attinente al riconoscimento della continuazione tra il reato qui oggetto di addebito e quelli accertati con sentenza del 14 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2023, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello e, quindi, non proponibile con il ricorso per cassazione (ma, eventualmente, in sede esecutiva ed ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis