Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the fifteen-day statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed on February 15, 2025, exceeding the fifteen-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Francesco Iacolare, failed to submit the request within the period commencing from January 27, 2025, which was the date of the last notification of the appealed order. Consequently, the court ruled that the appeal was time-barred and ordered the appellant to pay court costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law, and the appellant is liable for costs and a fine.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOLARE FRANCESCO nato a VILLARICCA il 18/08/1971 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIelatenamvi~e-parti;- udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è stata presentata il 15 febbraio 2025, ovvero oltre il termine di quindici giorni, fissato dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che ha cominciato a decorrere dal 27 gennaio 2025, giorno di esecuzione dell'ultima notifica del provvedimento impugnato, e si è, pertanto, consumato il 12 febbraio 2025, data di irrevocabilità dell'ordinanza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata — ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
— la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0