Cassation court dismisses appeal against GIP order modifying charge title without new charges, ruling it inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a preliminary investigation judge's order to modify the criminal charge title. The GIP rejected the prosecutor's request for dismissal but added the suspect to the criminal record for additional offenses found during the investigation. The court held that judges cannot order new charges different from those requested for dismissal unless the act is abnormal, making this specific order unappealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 cod. proc. pen.; Art. 544 cod. proc. pen.: The preliminary investigation judge may order the inscription of additional crimes in the criminal record when rejecting a dismissal request, but cannot order new charges against the suspect unless the act is abnormal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ETTORE nato a CAVA DE' TIRRENI il 31/08/1964 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdats-av~--alielgarti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore, il 13 dicembre 2024, ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento penale a carico di Ettore Sorrentino e disposto la modifica, a cura dell'ufficio di Procura, del titolo di reato indicato nel registro delle notitiae criminis; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che il Giudice per le indagini preliminari, qualora non condivida la qualificazione del fatto operata dal pubblico ministero, non può ordinargli — salvo compiere un atto abnorme, in quanto tale ricorribile in cassazione — di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione ma può, invece, ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza (Sez.
U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Leka, in motivazione, a pag. 10; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, in motivazione, pagg. 5-6; Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, Luca, pag. 2); che, versandosi al di fuori delle ipotesi di abnormità, il provvedimento de quo agitur deve ritenersi non impugnabile; che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de