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Ordinanza — n. 30136/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding aggravated defense circumstance due to night time and numerical imbalance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30136/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible, upholding the lower court's application of the aggravated defense circumstance. The appellants argued that the assault was not simultaneous, but the court found the night setting and the four-to-one attacker ratio created concrete vulnerability for the victim. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 5 c.p.; The circumstances of time, place, or person must concretely demonstrate the victim's vulnerability, not merely be abstractly suitable to facilitate the crime.

Parole chiave

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aggravated defense circumstance concrete vulnerability night time assault numerical imbalance inadmissible appeals victim vulnerability simultaneous attack guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, n. 5 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TALPOS COSMIN ALEXANDRU nato il 15/06/1988 POP MARIUS nato il 03/10/1988 CIOBANU MIHAITA nato il 08/10/1992 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; considerato che la Corte di appello ha disatteso la censura relativa all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa sul concorrente rilievo della commissione del fatto (l'aggressione posta in essere da quattro soggetti ai danni di un'unica vittima, colpita con almeno trenta pugni e sei calci, che hanno prodotto lesioni tali da determinare il ricovero in prognosi riservata) in orario notturno, ciò che, a prescindere dalla presenza in loco di un efficiente impianto di illuminazione, ha favorito gli agenti, che hanno potuto contare sulla ridotta frequentazione dei luoghi, e della congiunta, ancorché non concomitante, azione di quattro persone ai danni di un'unica persona offesa; che, hanno aggiunto i giudici di merito, la correttezza del superiore assunto è ulteriormente attestata dal fatto che gli agenti non hanno riportato, nell'occasione, lesioni di sorta e che gli accompagnatori della vittima non sono riusciti a ridurre a più miti consigli gli aggressori, che hanno proseguito nell'attività criminosa anche quando il malcapitato Stoyanova giaceva inerme in terra; che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello appare fedele al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02); che, al cospetto di una motivazione esente dai vizi logici e fedele alle risultanze istruttorie, i ricorrenti propongono obiezioni non idonee ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità, in quanto vedenti — in buona sostanza — sull'assenza di contemporaneità dell'inflizione dei colpi da parte degli agenti, che si accanirono sulla vittima in successione e non all'unisono; che la circostanza dedotta, invero, non esclude in alcun modo che gli odierni ricorrenti si siano giovati della possibilità di operare con maggiore tranquillità e senza temere l'intervento di terzi, connesso all'orario notturno, e che il tangibile e l'amplissimo divario numerico tra gli aggressori e l'aggredito ha senz'altro facilitato, in concreto, la consumazione del reato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend